Il veicolo che hai appena acquistato è una bici elettrica? Forse non è che un semplice ciclomotore, seppur elettrico? Cosa sono i velocipedi a pedalata assistita? È bene far chiarezza sulla natura di questi veicoli anche per non andare incontro alle sanzioni previste dal Codice della Strada.
Bnr Green Mobility ti spiega il modo migliore per riconoscere una bici elettrica.
Il velocipede a pedalata assistita è la classica bici elettrica. Si tratta di un veicolo che unisce l’azione propulsiva determinata dalla pedalata del conducente all’azione propulsiva indotta da un motore elettrico. La vigente normativa italiana ed europea in materia lo definisce come bicicletta munita di motore elettrico ausiliario con le caratteristiche che riportiamo qui di seguito:
- La potenza massima continua del motore elettrico è di 0,25 kw.
- L’alimentazione del motore si riduce progressivamente per interrompersi definitivamente nel momento in cui viene raggiunta una velocità di 25 Km/h.
- L’alimentazione del motore si interrompe prima di raggiungere i 25 Km/h se il ciclista smette di pedalare.
Per i veicoli conformi a tale normativa non viene richiesta alcuna omologazione e sono considerati come biciclette tradizionali.
I veicoli che, invece, non soddisfano tali caratteristiche devono essere omologati e immatricolati. Devono dunque disporre di targa e assicurazione e il conducente deve indossare il casco protettivo ben allacciato.
La condizione indispensabile affinché si possa parlare di bici elettrica a pedalata assistita è che il veicolo si muova esclusivamente se si azionano i pedali. Anche nel caso in cui esista un motore ausiliario che facilita la pedalata questo non deve sostituire completamente la propulsione muscolare del conducente.
Infatti, con una falsa bicicletta a pedalata assistita (ne abbiamo parlato qui) possono essere percorsi anche chilometri senza mai pedalare e ciò viola le norme del Codice della Strada.
Consideriamo brevemente quali sono le sanzioni previste.
- La mancanza del certificato di circolazione e di immatricolazione prevede la confisca del veicolo e una sanzione pecuniaria di 155 euro.
- La mancata copertura assicurativa implica la confisca del veicolo e una sanzione pecuniaria di 848 euro.
- La mancanza di targa prevede il fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni e una sanzione pecuniaria di 77 euro.
- La mancanza del casco implica il fermo amministrativo per 60 giorni e una sanzione pecuniaria di 81 euro.
È bene sottolineare, inoltre, che i conducenti di tali veicoli sono tenuti a rispettare tutte le altre regole di circolazione stradale. Già nel 2005 l’Associazione Nazionale Cicli Motocicli Accessori segnalava la presenza sul mercato di false biciclette a pedalata assistita, che potevano avanzare grazie all’azione di un acceleratore che permetteva al conducente di poter circolare senza agire sui pedali.
Per verificare se il veicolo elettrico è un’autentica bicicletta a pedalata assistita occorre semplicemente controllare se, azionando l’acceleratore, si metta in funzione, facendo girare la ruota posteriore.
In questo caso il veicolo è a tutti gli effetti un ciclomotore e, per circolare sulla strada, deve essere munito di certificato di circolazione, targa e assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. Inoltre, è noto che per circolare su strade pubbliche con un ciclomotore occorre indossare il casco e avere, almeno, la patente di categoria AM.
Comunque, non sempre la bicicletta a pedalata assistita munita di acceleratore va considerata come un ciclomotore. La Commissione Italiana Veicoli Elettrici Stradali, ente istituzionale riconosciuto dallo Stato Italiano e dall’Unione Europea, ha precisato che sul mercato sono presenti biciclette a pedalata assistita munite di un meccanismo, simile a un acceleratore, che assiste la pedalata. In pratica, tali veicoli sono muniti di un tipo di acceleratore, posto sul manubrio, che permette di facilitare la pedalata. Tuttavia, se il conducente non pedala, la bicicletta avanza per inerzia, per poi fermarsi.
Attenzione quindi, perché pulsanti, leve o addirittura manopole sono ammesse, ma per essere in regola occorre sempre che tali dispositivi non attivino il motore.
Insomma, se non facciamo fatica e non sudiamo non siamo su una bicicletta, ma su un ciclomotore!